Ristrutturazioni edilizie: autocertificazione per il bonus 36% L’Agenzia delle entrate ha emanato la risoluzione n. 325 del 12 novembre 2007 in cui ha semplificato, e di molto, la posizione dei contribuenti che devono certificare la loro posizione ai fini del bonus del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia. A norma di quanto stabilito dall’Agenzia, infatti, il contribuente potrà produrre una semplice autocertificazione, invece della dichiarazione di inizio lavori, per poter detrarre il 36% delle spese sostenute per ristrutturare l’immobile di proprietà. Risoluzione 12 novembre 2007, n. 325, Agenzia delle entrate
SISTESI agevolazioni edilizie 2007 LA DETRAZIONE DEL 36% Con la nuova finanziaria annualità 2007, la detrazione IRPEF ritorna al 36%. Anche l' iva ritorna al 10%. L'agevolazione principalmente consiste nella possibilità di detrarre dall' IRPEF una quota pari al 36% dell'importo delle spese sostenute per l'esecuzione di determinate opere edilizie da parte del proprietario o dei proprietari o di coloro che ne hanno diritto, fino ad un importo massimo di 48.000 euro per ogni immobile. L'articolo 29 del ddl Finanziaria prevede che le agevolazioni si applicano agli interventi di cui all'art. 2 comma 5 della Legge 289/2002; il suddetto articolo richiama gli interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 457/1978, che sono: Tale detrazione può essere ripartita per un periodo di 10 anni. Per i soggetti ultrasettantacinquenni le quote potranno scendere a 5, mentre per gli ultranovantenni potranno essere 3. Principlamente possiamo distinguere 3 grandi tipologie di seguito elencate: 1) INTERVENTI NELL'ABITAZIONE 2) PERTINENZE (BOX, GARAGE) 3) ACQUISTO DELLA CASA RISTRUTTURATA 1) INTERVENTI NELL'ABITAZIONE Gli interventi per i quali potrà chiedersi l'agevolazione sono: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria l'agevolazione è prevista solo per interventi su parti comuni condominiali. Per manutenzione straordinaria si intende interventi di carattere innovativo, di natura edilizia e impiantistica con lo scopo di mantenere in eficienza l'edificio. La manutenzione straordinaria non prevede l'ampliamento dell'edificio, sia per quanto riguarda la superficie coperta e sia per quanto riguarda il volume ne la variazione di setinazione d'uso. Per restauro e risanamento conservativo si intende un insieme di interventi mirati a: ripristinare e consolidare gli elementi che costituiscon l'edificio. La norma prevede due gruppi di interventi simili ma diversi per quanto riguarda le caratteristiche degli edifici sui quali tali interventi sono realizzati. Gli interventi di restauro equivalgono alla restituzione di un organismo edilizio di un certo valore architettonico, storico-artistico. Il risanamento conservativo è un complesso di interventi mirati ad adeguare ad una migliore esigenza d'uso attuale un edificio esistente sotto l'aspetto tipologico, formale, strutturale e funzionale. In ultimo per quanto riguarda la ristrutturazione edilizia, la stessa è caratterizzata da due aspetti fondamentali; il primo è determinato dalla sistematicità delle opere edilizie ed il secondo riguarda la finalità della trasformazione che può modificare completamente l'edificio esistente. A seconda della trasformazione effettuata sull'edificio, sarà necessario richiedere la concessione edilizia ed il pagamento degli oneri concessori. Attraverso la ristrutturazione edilizia sarà possibile incrementare la superficie dell'edificio ma non il suo volume. 2) PERTINENZE (BOX, GARAGE) La seconda tipologia di interventi interessati dalla detrazione del 36% riguarda la realizzazione o l'acquisto di un box o posto auto. Anche in questo caso l'agevolazione è applicabile sin dal 1° Gennaio 2006. Per poter usufruire della detrazione del 36% è necessario che esista il vincolo di pertinenza tra l'abitazione ed il box. In caso di acquisto di nuovo box l'agevolazione è prevista anche al promissario acquirente. In questo caso è necessaria la stipula di un compromesso di vendita regolarmente registrato (Ufficio del registro). Gli estremi della registrazione andranno indicati nel modulo di comunicazione che dovrà essere inviato a centro di servizio (centro operativo di Pescara). Nel caso che si acquisti contemporaneamente abitazione e box ancora in corso di costruzione la detrazione spetta ugualmente. 3) ACQUISTO DELLA CASA RISTRUTTURATA I benefici spettano anche per l'acquisto di unità immobiliari poste all'interno di fabbricati, completamente ristrutturati da imprese di costruzione o cooperative edilizie. La detrazione si applica per acquisti effettuati entro il 30 Giugno 2007 di unità immobiliari all'interno di edifici sui quali siano stati eseguiti lavori di retauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia entro il 31 Dicembre 2006. Lo sconto fiscale del 41% si calcola sul 25% del prezzo di vendita che dovrà risultare dall'atto di compravendita. Il tetto massimo detraibile è sempre di € 48.000. In caso di pagamento di acconti la detrazione è ammessa a patto che venga stipulato un compromesso di vendita regolarmente registrato e dal quale sia chiaro il prezzo di vendita. Resta ferma inoltre la novità introdotta dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che dispone che per l'acquisto di unità immobiliari disposte all'interno di edifici interamente ristrutturati che non è necessario l'invio della comunicazione al centro di Pescara e che i pagamenti possano essere effettuati senza bonifico. L'unico adempimento è quello di indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell'impresa o cooperativa edilizia che ha effettuato i lavori di ristrutturazione nell'edificio.
SINTESI Agevolazioni connesse agli interventi in edilizia 2006 Alla luce del D.L. Bersani che introduce l'obbligo di separata indicazione in fattura della manodopera ai fini della detrazione del 36%, vorrei sapere se ci sono state modifiche alla precedente detraibilità delle spese accessorie. La riduzione a euro 48.000 per unità abitativa della detrazione e il ritorno al 10% dell'IVA sulle manutenzioni rappresentano le uniche modifiche del D.L. Bersani alla disciplina legislativa sull'argomento? La parola all'esperto... L'art. 35, D.L. n. 223/2006 ha modificato la disciplina in materia di agevolazioni connesse agli interventi di ristrutturazione edilizia. Occorre subito precisare che la disciplina tributaria connessa alle agevolazioni per gli interventi in edilizia si differenzia in funzione dell'intervento operato che può consistere in: 1. manutenzione straordinaria; 2. restauro, risanamento e ristrutturazione. 1. Manutenzione straordinaria Per le fatture emesse dal 1° ottobre 2006 l'aliquota IVA applicabile ai lavori di manutenzione straordinaria si riduce dal 20% al 10%. In correlazione all'abbassamento dell'aliquota IVA si riduce la percentuale di detrazione che passa dal 41% al 36%, sempre a decorrere dal 1° ottobre 2006. Viene previsto, inoltre, il limite di spesa di 48.000,00 euro per abitazione su cui applicare la percentuale per il calcolo della detrazione. L'agevolazione sulle opere di manutenzione straordinaria per l'anno 2006 viene, quindi, modificata come segue: • per le spese sostenute fino al 30 settembre 2006 la detrazione spettante è pari al 41%, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 48.000,00 per soggetto, con aliquota IVA in fattura pari al 20%; • per le spese dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la detrazione è abbassata al 36%, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 48.000,00 per abitazione, con aliquota IVA in fattura pari al 10%. 2. Restauro, risanamento e ristrutturazione Resta, invece, al 10% l'IVA per opere di restauro, risanamento e ristrutturazione. Il D.L. n. 223/2006 non modifica, quindi, l'aliquota IVA relativa agli interventi in parola. In ogni caso occorre indicare separatamente in fattura l'importo relativo alla manodopera pena la decadenza dell'agevolazione. Segnaliamo che non si riscontrano altre modifiche alla disciplina delle agevolazioni per gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione operati in edilizia. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per cui valgono le agevolazioni in commento sono quelli indicati nell'art. 7, comma 1, lett. b), Legge n. 488/1999 che richiama l'art. 31, L. 5 agosto 1978, n. 457 : • interventi di manutenzione ordinaria (...); • interventi di manutenzione straordinaria (opere, modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici...); • interventi di restauro e di risanamento conservativo (...). Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; • interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; • interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Il disegno di legge varato nei giorni scorsi dal Governo con la manovra finanziaria 2007, all'art. 29, prevede la proroga dell'agevolazione del 36% per gli interventi suddetti. Ottobre 2006